La legge 413 del 1993 sull’obiezione di coscienza alla vivisezione

 

[Il testo della legge si può scaricare qui, nel formato preferito: html , pdf ]

 

Esiste una strada compatibile con l’attuale ordinamento giuridico che porterebbe quasi sicuramente all’estinzione della vivisezione anche senza una sua abolizione formale. Questa strada è stata tracciata quasi vent'anni fa. Ma non è mai stata percorsa fino in fondo. 

 

Il suo fondamento è una legge che permette agli studenti, ai ricercatori, ai tecnici di laboratorio pubblico o privato, di rifiutarsi di praticare o collaborare ad esperimenti di vivisezione. La legge prevede esplicitamente che chi si avvale di questa esenzione non possa «subire conseguenze sfavorevoli».

 

Se ciò fosse abbastanza noto tra gli studenti iscritti o che intendono iscriversi a una di quelle facoltà in cui la vivisezione è di solito praticata (Medicina e Chirurgia; Scienze Matematiche, Fisiche e Naturali; Farmacia; Agraria; e Medicina Veterinaria), tutti o quasi tutti si avvarrebbero del diritto all’obiezione. Sarebbe necessario, ovviamente, diffondere le idee e le informazioni alla base di tale rifiuto, ma questo è un compito che le associazioni antivivisezioniste e animaliste possono svolgere agevolmente, grazie a splendide opere come Imperatrice nuda, di Hans Ruesch, e Vivisezione o scienza, di Pietro Croce.

 

Anche i comuni cittadini possono adoperarsi in tal senso, sia segnalando il presente sito e i materiali da esso gratuitamente scaricabili, sia organizzando incontri, conferenze, presentazioni di libri ecc. in sale comunali, aule universitarie, librerie ecc. sul tema della sperimentazione animale come ostacolo per il progresso della medicina e scuola di disumanizzazione per il ricercatore e il medico. 

 

 

L’accoppiata vincente delle leggi 413/1993 e 116/1992

Ma il bello è che non occorre che in una classe universitaria tutti si oppongano. Basta uno solo. Anzi, a rigore, andrebbe bene anche nessuno. Perché, come abbiamo visto, se ci fosse anche un solo studente a cui la vivisezione non va, il professore dovrebbe, in base alla legge, organizzare una didattica che non fa ricorso ad esperimenti su animali. Ma siccome la legge assume che un tale studente possa esserci, ne segue che secondo la legge una tale didattica è sempre possibile, cioè che la vivisezione non è mai necessaria, almeno al fine del superamento degli esami. Questa non è una semplice deduzione logica, ma è quanto la legge stessa afferma:

 

All'interno dei corsi sono attivate, entro l'inizio dell'anno accademico successivo alla data di entrata in vigore della presente legge, modalità di insegnamento che non prevedano attività o interventi di sperimentazione animale per il superamento dell'esame. [Art. 4, c. 3]

 

Come si vede, la legge richiede che si attivino programmi senza sperimentazione animale  prima dell’inizio dell’anno accademico, e cioè prima ancora che ci possa essere una richiesta da parte di qualche studente.

 

Ora, però, c’è un’altra legge, la 116 del 1992 – quella espressamente dedicata a regolamentare la sperimentazione animale – la quale a questo punto interviene e dice: se nella didattica si può fare a meno degli esperimenti su animali, allora se ne deve fare a meno:

 

3. In deroga all’art. 3, comma 1, il Ministro della sanità autorizza gli esperimenti a semplice scopo didattico soltanto in caso di inderogabile necessità e non sia possibile ricorrere ad altri sistemi dimostrativi. [Art. 8, c. 3]

 

Evidentemente, se si possono superare tutti gli esami senza fare esperimenti su animali (legge 413), allora la didattica su animali in quel corso di laurea non è una necessità inderogabile, e quindi è automaticamente proibita (legge 116).  In altre parole, la vivisezione a scopo didattico è permessa solo se è indispensabile. E la 413/1993 dice che essa non lo è mai.

 

Di fatto questa connessione logica tra le due leggi, e cioè il fatto che l’ordinamento italiano ha già abolito la vivisezione a scopo didattico, è sistematicamente ignorata. Di questo non bisogna stupirsi, in quanto l’esistenza di una prescrizione giuridica non è garanzia della sua osservanza: ne vedremo fra poco un altro esempio. In pratica, almeno uno studente che chieda di avvalersi del diritto di obiezione di coscienza ci vuole, in ogni corso, perché il dovere di erogare una didattica senza vivisezione sia posto all’attenzione con la debita urgenza in quel corso di laurea. E poiché i vivisettori sono tutto fuorché dei campioni di legalità, per evitare che prendano sottogamba la legge è meglio che gli studenti obiettori siano molti.

 

Si capisce che se nessuno vede mai fare esperimenti su animali a lezione, è difficile che poi gliene venga voglia dopo che si è laureato. Ma quello che conta di più, è che con tanta gente che si fosse preparata con tecniche non vivisezioniste, nessuno penserebbe più di usare una tecnica obsoleta e imbrogliona come la vivisezione. Ci si vergognerebbe anche solo a parlarne.

 

 

La legge sull’obiezione di coscienza è rispettata?

Questo scenario si verificherebbe ogni volta che la legge sull’obiezione di coscienza è effettivamente applicata. Ma lo è? Per esempio, nella Guida 2005-2006 dell’Università di Napoli Federico II l’unico riferimento alla legge 413 del 1993 si trova a pagina 67, ed è il seguente:

 

- Informativa LAV

La legge 12.10.93 n° 413 sul diritto all’obiezione di coscienza alla sperimentazione Animale all’art. 4, comma 3 prevede che “nelle Università gli organi competenti devono rendere facoltativa la frequenza alle esercitazioni di laboratorio in cui è prevista la sperimentazione animale. All’interno dei corsi sono attivate, entro l’inizio dell’anno accademico successivo alla data di entrata in vigore della presente legge, modalità di insegnamento che non prevedono attività o, interventi di sperimentazione animale per il superamento dell’esame. Le segreterie di facoltà assicurano la massima pubblicità del diritto all’obiezione di coscienza alla sperimentazione animale”.

 

Questa noterella dice da sola parecchie cose. Innanzitutto è un estratto della legge, e non la legge stessa; anzi, è solo un comma. La legge non è per niente lunga: sono solo due pagine. Ma nell’“Informativa LAV” manca una informazione fondamentale: e cioè che gli studenti devono dire se vogliono avvalersi della legge per ogni corso all’inizio del corso. Quindi se non lo fanno, magari perché si rendono conto che possono farlo qualche settimana dopo l’inizio, il docente può essere scusato se non mette in atto le «modalità di insegnamento» ecc. Ecco il passo omesso:

 

Gli studenti universitari dichiarano la propria obiezione di coscienza al docente del corso, nel cui ambito si possono svolgere attività o interventi di sperimentazione animale, al momento dell'inizio dello stesso. [Art. 3, c. 2]

 

Ma poi c’è questo paradosso: la «massima pubblicizzazione» della legge, che come è detto proprio nella citazione è affidata alle «segreterie di facoltà», è qui affermata sotto il titolo «Informativa LAV». Ora la LAV è la “Lega Anti Vivisezione”, e non è certo un organismo universitario: quindi che c’entra? Sono le segreterie di facoltà, appunto, che dovrebbero occuparsi di pubblicizzare adeguatamente la legge. (E quanto ad eventuali terzi interessati a che sia rispettata una legge dello Stato Italiano, questi possono essere «chiunque», come la stessa legge ricorda: «È fatto obbligo [a] chiunque di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato» [corsivi aggiunti]).

 

Questo è un punto che merita di essere sottolineato. Una delle regole generali della giurisprudenza è che la legge non ammette ignoranza, mentre non è una regola generale che si dia la «massima pubblicità» alle leggi. Se entriamo in un supermercato, non troviamo cartelli che ci ricordano che la legge proibisce il furto, e chi ruba non può scusarsi dicendo che non ha visto nessun cartello che lo proibisse. Nel caso dell’obiezione di coscienza alla vivisezione, invece, il legislatore ha previsto questo obbligo di «massima pubblicità».

 

Per verificare se le Segreterie lo osservano, bisogna fare due cose, ambedue facili e pochissimo dispendiose. Una è recarsi presso le segreterie di facoltà rilevanti (Medicina e Chirurgia; Scienze Matematiche, Fisiche e Naturali; Farmacia; Agraria; e Medicina Veterinaria) e verificare se danno effettivamente la «massima pubblicità» alla legge. Un’interpretazione ragionevole di questa prescrizione è:

 

1. la legge è affissa;

2. il suo testo è disponibile, su richiesta, agli sportelli;

 3. è disponibile anche il modulo per la richiesta dell’esenzione per quanto riguarda i singoli corsi di lezioni dove si fa vivisezione («Le strutture stesse hanno inoltre l'obbligo di predisporre un modulo per la dichiarazione di obiezione di coscienza alla sperimentazione animale a norma della presente legge» [Art. 3, c. 5]).

 

In secondo luogo, bisognerebbe visitare i siti Internet delle facoltà suddette, e controllare se testo della legge e moduli sono presenti e scaricabili. Sottolineo che anche se così fosse, ciò non sarebbe ancora soddisfacente in mancanza dei requisiti 1-3, perché non si può dare per scontato che gli studenti abbiano a disposizione una connessione Internet. D’altra parte questa seconda condizione è necessaria, perché sempre più studenti si informano del regolamento del proprio corso di studi visitando il sito internet della loro Facoltà.

 

Quando a Perugia questa verifica è stata fatta, nel 2004, si è scoperto che per ben 11 anni la legge era stata disattesa. Ciò ha dato occasione a una denuncia per il reato (penale!) di omissione di atti d’ufficio, che è stata reiterata nel 2005, e che ha ottenuto un risultato parziale ma significativo: attualmente le facoltà rilevanti a Perugia presentano nei loro siti Internet il richiamo al testo completo della legge. Si noti che è solo a Perugia che questa denuncia è stata mai fatta, e non in seguito a una campagna nazionale, ma per un’iniziativa locale! Questo significa che c’è molto lavoro da fare, per giunta rimanendo nella più stretta legalità, e che le associazioni onestamente antivivisezioniste dovrebbero cominciare ad impegnarsi proprio a partire da questo punto.

 

 

Conclusione

La legge sull’obiezione di coscienza alla vivisezione non è l’abolizione della vivisezione, che è l’obiettivo da raggiungere. È però un passo molto importante verso questo obiettivo, in quanto fornisce uno strumento di emancipazione essenziale per ricercatori, tecnici ecc., e ancor più per la creazione di una nuova generazione di ricercatori che negli anni formativi non siano scesi a compromessi né con la scienza né con l’etica. I vivisezionisti se ne sono resi conto subito, ed è per questo che l’hanno boicottata, senza esitare a commettere continuativamente, per anni e anni, un grave reato.

 

Valorizzare la legge 413/1993 secondo le linee spiegate sopra è una forma di lotta antivivisezionista legale ed efficace. Che si sia tardato tanto a capirlo, o a mettere in pratica ciò che si era capito, è deplorevole, ma non è certo una ragione per prolungare il ritardo.

 

[ultima revisione: 27 maggio 2012]